Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio per il 2019), art. 1, commi 784 e seguenti ha disposto in materia di Alternanza Scuola-Lavoro quanto segue:
- la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in "percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento" (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva minima:
- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei;
- la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna istituzione scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi.
Quale principale portata innovativa, si evidenzia la forte rilevanza delle finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate.
A fronte di tali elementi di forte innovazione, rimangono immutati alcuni punti chiave finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, in quanto:
- la Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi di alternanza in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", fa riferimento ai principi del d.lgs. 77/2005, confermando, quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione "al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orienta-mento degli studenti"; le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: convenzioni, percorsi formativi personalizzati, criteri di gradualità e progressività ecc.); la funzione tutoriale; i principi in tema di valutazione e certificazione;
- è confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche, di adottare le modalità realizzative dei percorsi introdotte dalla legge 107/2015, da attuarsi anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica, in impresa formativa simulata e all'estero;
- la nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, restando immutata la possibilità, da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell'ambito della propria autonomia;
- rimangono in vigore la "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti" e il Registro Nazionale previsti dalla legge 107/2015, compresi i meccanismi di individuazione delle strutture ospitanti da parte dei dirigenti scolastici;
- rimane ferma l’inclusione, tra le modalità realizzative dei percorsi, delle esperienze di apprendistato di 1° livello, finalizzato all'acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, in base alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
La progettazione dei percorsi
I percorsi PCTO per essere efficaci richiedono un’accurata attività di progettazione, gestione e va-lutazione da impostare in maniera flessibile e resa funzionale ai seguenti fattori:
- contesto territoriale in cui si colloca l’istituto;
- scelte generali della scuola (presenti nel PTOF), in particolare alle priorità relative alle competenze trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento;
- diversa natura e tipologia degli indirizzi di studio (licei, istituti tecnici e istituti professionali) data anche la varietà del monte ore minimo e la possibilità di attuare i percorsi con modalità differenti ed integrate;
I PCTO possono, infatti, mettere in grado lo studente di acquisire o potenziare, in stretto raccordo con i risultati di apprendimento, le competenze tipiche dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica. Tutte le attività condotte in PCTO, siano esse condotte in contesti organizzativi e professionali, in aula, in laboratorio, o in forme simulate, devono essere finalizzate principalmente a questo scopo.
È opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisca i traguardi formativi dei percorsi, sia in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, operando una scelta all'interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.
Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.
Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario con-ciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all'acquisizione di competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti.
In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell'esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento.
Designato dall'istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni:
- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- promuove l’attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico/Referente) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello studente all'interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell’esperienza dei percorsi;
- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
L’accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato.
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione.
Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica.
I percorsi e l'Esame di StatoIl comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
Per quanto concerne il colloquio, l’art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell'art. 2 del decreto ministeriale 37/2019 e nell'art. 19 dell'OM 205/2019, prevede che una sezione di tale prova d’esame vada dedicata all'illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente ricaduta sul punteggio complessivo.
Il DM 37/2019 esplicita chiaramente questo aspetto, perché prevede che, nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlar-le alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.
Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, il Consiglio di classe, nella redazione del documento finale (“documento del 15 maggio”) illustra e descrive le attività svolte nell'ambito dei PCTO, allegando eventuali atti e certificazioni relative a tali percorsi (cfr. art. 14 del DM 37/2019 e art. 6 OM 205/2019). Le commissioni, pertanto, terranno conto dei contenuti del documento finale, sia nella conduzione del colloquio, sia, per gli indirizzi dell’istruzione professionale, nella predisposizione della seconda parte della seconda prova scritta.
Referente presso la nostra scuola: Prof. Simone Iannetti.